L’inquadramento giuridico del cavallo atleta. DPA e non DPA.
Cavallo sportivo e DPA, status, tutele e responsabilità nel diritto italiano ed europeo.
Nel panorama giuridico italiano ed europeo, il cavallo occupa una posizione peculiare che oscilla tra bene giuridico, animale d’affezione e, sempre più spesso, atleta. In particolare, il cavallo sportivo e il cavallo atleta pongono interrogativi rilevanti sul piano della qualificazione giuridica, soprattutto in relazione alla distinzione tra DPA (Destinato alla Produzione di Alimenti) e non DPA. Questo articolo analizza il quadro normativo di riferimento, mettendo in luce implicazioni pratiche, tutele e responsabilità.
Il cavallo nel diritto: da “bene” ad animale tutelato.
Nel Codice civile italiano, il cavallo è tradizionalmente qualificato come bene mobile. Tuttavia, tale impostazione è stata progressivamente affiancata da una normativa speciale che riconosce l’animale come essere senziente, in linea con i principi dell’Unione Europea (art. 13 TFUE).
Ne consegue una lettura evolutiva: pur restando formalmente un bene, il cavallo beneficia di una tutela rafforzata in materia di benessere animale, responsabilità del proprietario e limiti all’utilizzo economico.
Il cavallo atleta e il cavallo sportivo.
Con l’affermarsi delle discipline equestri, si è diffuso il concetto di cavallo atleta, inteso come animale sottoposto ad allenamento sistematico e impiegato in competizioni sportive riconosciute (salto ostacoli, dressage, completo, endurance, ecc.).
Le federazioni sportive, come la Federazione Equestre Internazionale, adottano regolamenti che riconoscono implicitamente al cavallo uno status funzionale analogo a quello dell’atleta umano: controlli veterinari, tutela sanitaria, riposi obbligatori e divieti di pratiche lesive del benessere. Tuttavia, questo riconoscimento ha natura sportiva e regolamentare, non pienamente giuridica in senso civilistico.
DPA e non DPA: la distinzione fondamentale.
Uno snodo centrale è la distinzione tra cavallo DPA e non DPA: cavallo DPA: animale destinato, potenzialmente, alla produzione di alimenti per il consumo umano.
Cavallo non DPA, animale escluso definitivamente dalla filiera alimentare.
Questa qualificazione risulta dal passaporto equino, documento obbligatorio che accompagna l’animale per tutta la vita. La scelta non DPA è irreversibile e comporta conseguenze rilevanti: possibilità di utilizzare determinati farmaci vietati ai DPA; esclusione dalla macellazione per consumo umano; rafforzamento della tutela sanitaria e sportiva.
Implicazioni giuridiche e responsabilità.
La classificazione incide direttamente sulle responsabilità del proprietario e del detentore, sul piano penale, maltrattamento e uccisione di animali (artt. 544-bis e ss. c.p.) valgono per ogni cavallo, ma assumono particolare rilievo quando l’animale è atleta e sottoposto a sforzi intensivi; sul piano amministrativo, le violazioni delle norme sanitarie e di benessere animale sono più stringenti per i cavalli sportivi; sul piano civile, la responsabilità ex art. 2052 c.c. per danni cagionati dall’animale resta in capo al proprietario o utilizzatore, indipendentemente dallo status sportivo.
Verso un riconoscimento giuridico del cavallo atleta?
Dottrina e prassi si interrogano sull’opportunità di un riconoscimento normativo espresso del cavallo atleta, che superi la logica meramente patrimoniale. La crescente attenzione al benessere animale e allo sport etico suggerisce un’evoluzione verso una figura giuridica autonoma, almeno per i cavalli sportivi non DPA.
Il cavallo atleta si colloca oggi in una zona di confine tra bene, animale tutelato e soggetto sportivo. La distinzione tra cavallo sportivo e DPA/non DPA rappresenta il perno dell’attuale sistema giuridico, con effetti concreti su salute, responsabilità e destino dell’animale. Un futuro intervento legislativo potrebbe armonizzare queste dimensioni, riconoscendo pienamente il ruolo del cavallo non solo come mezzo, ma come protagonista dello sport.
HSJ – RL
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