Equitazione in sicurezza: la legge in caso di infortuni
La responsabilità in caso di infortuni a cavallo
Continua la rubrica “Equitazione in sicurezza“, oggi ci concentreremo su cosa dice la legg in caso di infortuni (leggi l’articolo su “Cosa fare in caso di infortuni“). Tenendo a mente l’art. 2052 c.c. il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o sfuggito, salvo che provi il caso fortuito.
In sostanza si risponde quasi sempre dei danni cagionati dal cavallo, pur dimostrando di aver usato la normale diligenza nella custodia dell’animale. La responsabililtà è esclusa solo ove si riesca a fornire la prova, non facile, che si è trattato di un caso fortuito, vale a dire di una situazione del tutto estranea alla sfera di controllo del responsabile.
Per quanto riguarda i gestori dei maneggi e delle scuole di equitazione il regime giuridico della responsabilità civile è analogo.
I giudici, a ragion veduta, sono soliti distinguere, caso per caso, due situazioni: allievi principianti (scarsa esperienza, giovane età, attività ludico-addestrativa) ed allievi non principianti (discreta esperienza, maggiore età, attività propriamente equestre).
Nel primo caso si registra la tendenza ad assimilare la pratica della scuola di equitazione all’esercizio di una attività pericolosa, In sostanza, mentre in situazioni ordinarie è onere dell’infortunato dimostrare la responsabilità del gestore, trattandosi invece di attività pericolosa è onere del centro ippico provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: istruttore esperto, cavalli idonei, corretto sellaggio.
Coloro che operano nel mondo del cavallo sanno quanto è difficile per non dire impossibile, fornire detta prova. Già ho detto che la casistica delle possibili situazioni a rischio in equitazione è infinita. Quando si verte in ipotesi di allievo non principiante la posizione del centro ippico è un pò alleggerita sotto il profilo probatorio spetta al danneggiato la dimostrazione della colpa dei soggetti interessati (centro, istruttore, gestore, etc.)
Attenzione però! In alcuni casi ciò che è uscito dalla porta rientra dalla finestra: nell’ipotesi di allievo non princiapiante il centro ippico non risponde come esercente di un’atività pericolosa, ma può rispondere come proprietario del cavallo e si ricade così nella situazione descritta in principio, in relazione all’art 2052 c.c. responsabilità del centro ippico proprietario (considerato anche vero e proprio utilizzatore del cavallo), salvo la prova del caso fortuito.
E’ piuttosto diffusa la prassi di far sottoscerivere agli allievi delle scuole di equitazione (o a coloro che esercitano la potestà, nell’ipotesi di allievi minorenni) moduli prestampati contenenti clausole di limitazione della responsabilità del centro ippico.
Tali clausole sono per lo più nulle e comunque improduttive di effetti, specie se contengono l’esonero di responsabilità nell’ipotesi di dolo, colpa grave e violazione delle norme di ordine pubblico. E’ opportuno riflettere anche sulla responsabilità degli organizzatori di una mamifestazione equestre.
Troppo spesso si assiste al verificarsi di gravi infortuni negli spazi adiacenti alla porta di uscita del campo gara, complice lo stato di particolare eccitazione dei cavalli; si pensi ai rumori causati dal pubblico sugli spalti, all’esuberanza dei cavalli dopo il cosiddetto giro d’onore al galoppo ecc.
In linea di diritto è configurabile una condotta colposa degli organizzatori di una manifestazione equestre nell’ipotesi di mancata adozione di particolari cautele atte ad impedire la presenza del pubblico e comunque di persone inesperte in aree notoriamente pericolose.
-Fine prima parte-
Da “L’Equitazione in sicurezza. Accorgimenti e consigli – norme e sentenze“
Avv. Giuseppe Attinà
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